Ruolo della badante in caso di ricovero

Prima di capire se e come varia il ruolo delle badanti in caso di ricovero degli assistiti in ospedale o in altre strutture, è importante ricordare che l’assistenza domiciliare è una risorsa fondamentale nei casi in cui all’interno di un nucleo familiare vi siano soggetti anziani o comunque non più autosufficienti.

Nello specifico, le badanti sono tenute a farsi carico di attività quali assistenza, preparazione dei pasti, pulizia della casa e cura personale dell’assistito. In questo modo i familiari possono dedicarsi alle proprie attività lavorative o personali potendo contare sul fatto che i propri cari sono assistiti da una figura esperta e competente che ne comprenda appieno le esigenze.

I diritti e i doveri dei collaboratori familiari sono disciplinati dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) sul lavoro domestico (la versione attuale resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022). Questo contratto regolamenta, tra le altre cose, questioni legate alla retribuzione, all’orario di lavoro, alle ferie, alla risoluzione del rapporto di lavoro e via dicendo.

Quali sono quindi i diritti e i doveri degli assistenti domiciliari in caso di ricovero dei relativi assistiti in ospedale o in altre strutture? Scopriamolo insieme.

Ricovero degli assistiti in ospedale: i 3 scenari legati all’assistenza domiciliare

Nel caso in cui l’assistito si trovi a essere ricoverato in una struttura ospedaliera o di altra natura, sono previsti tre scenari che si basano sulla durata della degenza e delle esigenze dell’assistito stesso.

1. Degenza di breve durata

In caso di degenza di breve durata non vige l’obbligo di assistenza in ospedale o presso la struttura di ricovero da parte della badante. Ai sensi dell’articolo 19 del CCNL, questa dovrà in ogni caso continuare a percepire la propria retribuzione, nonché gli eventuali vitto e alloggio, secondo quanto previsto dal contratto che disciplina il rapporto di lavoro: 

Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni”.

2. Degenza di lunga durata con necessità di assistenza

Nel caso in cui la degenza dell’assistito si protragga per un lungo periodo, è previsto che l’attività di assistenza possa essere trasferita presso la struttura di ricovero. A seconda del fatto che la badante sia convivente o non convivente, si applicano tuttavia condizioni diverse.

Se l’assistente domiciliare è convivente, ai sensi del relativo contratto di lavoro, l’articolo 32 del CCNL prevede che lo stesso sia tenuto ad accettare il trasferimento presso la località in cui si trova la struttura di ricovero:

Il lavoratore convivente […] è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali”.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a rimborsargli le eventuali spese di trasporto oppure, nel caso in cui la lettera di assunzione non preveda la trasferta, una diaria pari al 20% della retribuzione giornaliera minima applicabile. Recita ancora l’articolo 32:

Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione”.

Nel caso in cui l’attività di assistenza venga a tutti gli effetti trasferita presso un ospedale o altra struttura di ricovero, è necessario comunicare all’INPS la variazione del luogo ed eventualmente anche dell’orario di lavoro entro 5 giorni dalla decorrenza della variazione stessa.

Se invece l’assistente domiciliare non è convivente, non vige l’obbligo di trasferta presso la località di degenza dell’assistito. Nel caso in cui l’assistenza dovesse risultare necessaria, si dovrà quindi procedere alla risoluzione del contratto in vigore e procedere a una nuova assunzione prevedendo clausole specifiche in materia di trasferte.

3. Degenza di lunga durata senza necessità di assistenza

Infine, in caso di degenza di lunga durata dell’assistito presso una struttura ospedaliera o di altra natura senza che vi sia la necessità di assistenza da parte della badante, è possibile procedere alla risoluzione del contratto di lavoro in conformità ai termini di preavviso previsti dallo stesso.

Il ruolo di Sant’Anna 1984 in caso di ricovero

Affidarsi a Sant’Anna 1984 significa avere la certezza di avere le spalle coperte in ogni circostanza, anche in caso di eventi imprevisti come i ricoveri di breve o lunga durata. A seguito della segnalazione del ricovero saremo infatti noi a verificare le clausole previste dal contratto sottoscritto con la badante e gestire le questioni organizzative in base alle tue esigenze e quelle dei tuoi cari.

Grazie a Sant’Anna 1984 i tuoi cari saranno sempre al sicuro e tu potrai contare su un partner affidabile che non lascerà nulla al caso.

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